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Nuove disposizioni sul whistleblowing nelle piccole imprese: regolamenti aggiornati per le segnalazioni sul luogo di lavoro

A partire dal 17 dicembre, le nuove regole sul whistleblowing, ovvero il sistema di norme che protegge i dipendenti che denunciano presunti comportamenti illeciti all’interno di un’azienda o un’organizzazione, si estendono alle imprese con un numero di dipendenti compreso tra 50 e 249.

Aria di novità

La legislazione iniziale era entrata in vigore il 15 luglio scorso, applicata ai grandi conglomerati aziendali, mentre nel settore privato questa normativa era già attiva.

Cosa cambia?

L’obiettivo dell’Anac (Autorità nazionale anti-corruzione) è tutelare la libertà di espressione e informazione, incluso il diritto di ricevere e divulgare informazioni, oltre a contrastare la corruzione sia nel settore pubblico che privato.

Queste regole mirano a garantire la sicurezza del lavoratore che denuncia irregolarità, fornendo anche protezione a figure diverse dal whistleblower, come i “facilitatori”, che supportano chi fa la segnalazione.

Il settore privato

Le aziende del settore privato con un numero di lavoratori subordinati compreso tra 50 e 249 devono istituire un canale interno di segnalazione a partire dal 17 dicembre 2023. Fino a questa data, coloro che hanno adottato il modello 231 o intendono farlo gestiranno i canali interni di segnalazione secondo il decreto legislativo 231/2001.

Il settore pubblico

Nel settore pubblico, l’obbligo di predisporre canali interni di segnalazione riguarda diverse entità, tra cui le amministrazioni pubbliche, le autorità amministrative indipendenti, e i concessionari di pubblico servizio, inclusi quelli quotati. Le segnalazioni possono riguardare comportamenti o azioni che ledono l’interesse pubblico, come illeciti amministrativi o civili, violazioni di modelli di organizzazione e gestione, o azioni contro l’ambiente, la salute pubblica, o la sicurezza dei trasporti, tra gli altri.

Come segnalare gli atti illeciti?

I canali di segnalazione possono essere interni (all’interno del contesto lavorativo), esterni (presso l’ANAC), attraverso la divulgazione pubblica (tramite stampa o mezzi elettronici), o attraverso denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.

La protezione della riservatezza dei segnalanti comporta diverse disposizioni:

  1. L’identità del segnalante non può essere divulgata a persone che non siano autorizzate a ricevere o gestire le segnalazioni.
  2. La tutela non si limita solo al nome del segnalante ma si estende a tutti gli elementi presenti nella segnalazione che potrebbero, anche in modo indiretto, portare all’identificazione del segnalante.
  3. Le segnalazioni non possono essere accessibili tramite richieste di atti amministrativi o attraverso il diritto di accesso civico generalizzato.
  4. La protezione della riservatezza riguarda anche l’identità delle persone coinvolte e menzionate nella segnalazione fino al termine dei procedimenti iniziati a seguito della segnalazione stessa, garantendo le stesse garanzie offerte al segnalante.
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