Home CRONACA Fedez perde la battaglia legale contro il Codacons 

Fedez perde la battaglia legale contro il Codacons 

La lunga battaglia legale tra Fedez e il Codacons sembra essere giunta a una conclusione. Il Tribunale di Roma, infatti, ha respinto le richieste di Fedez, archiviando la querela “per insussistenza del fatto e per quella dell’elemento soggettivo”. 

La battaglia tra Fedez e il Codacons

Questa battaglia giuridica era iniziata circa tre anni fa, nel 2021, quando il Codacons aveva denunciato Fedez per presunta “pubblicità occulta”. Quest’ultima riguardava un cappellino di Nike durante il Concertone del primo maggio a Roma. Parallelamente, il Codacons aveva riportato alla luce anche alcuni testi del rapper dai contenuti discutibili e dalle sfumature omofobe, che era venuto già allo scontro con Tiziano Ferro, contemporaneamente alla sua battaglia mediatica a supporto del “ddl Zan”. Queste accuse avevano portato Fedez a querelare il Codacons per diffamazione. Ma è appena arrivata la decisione della Procura di Roma che lo smentisce.

Il Gip chiarisce la situazione

Quanto alla pubblicità occulta, l’oggettività del fatto, ovvero dell’aver indossato sul palco del concerto del 1° maggio il Lucia un cappellino recante il logo Nike, ammessa anche dall’opponente, va strettamente connessa alla pendenza presso l’Autorità garante della concorrenza e del mercato di un procedimento a carico dello stesso Lucia.

Non rileva, come evidenziato dal PM, la circostanza che sia stato archiviato tale procedimento atteso, che la medesima Autorità ha definito tale pubblicità “palese” e non “occulta” corroborando tale qualifica l’interesse pubblico della notizia.

L’accusa di omofobia

Per quanto concerne l’accusa di omofobia, il gip dà delle spiegazioni. Dice che: “l’insussistenza di elementi della falsità delle dichiarazioni si ricava dalla canzone ‘Tutto il contrario’ il cui testo contiene il seguente periodo ‘Mi interessa che Tiziano Ferro abbia fatto outing. Ora so che ha mangiato più wurstel che crauti. Si era presentato in modo strano con Cristicchi. Ciao, sono Tiziano, non è che me lo ficchi’”.

Ritiene il Gip che l’espressione utilizzata e contestata dall’indagato non può essere semplicemente estrapolata da una vicenda assai più ampia, in particolare la vicenda relativa alla ‘pubblicità’, occulta o palese, sulla quale l’opinione pubblica e l’indagato quale rappresentante legale del Codacons ha posto l’attenzione.

In tale contesto, dunque, ritiene il Gip che, dovendosi assicurare su di un tema di pregnante ed incontestabile interesse pubblico, il pieno dispiegarsi della libertà di espressione, l’offesa alla reputazione personale dell’opponente non abbia raggiunto un certo livello di gravità. E non sia stata arrecata in modo tale da causare un pregiudizio per la reputazione sociale e professionale della stessa. Pertanto, l’ipotesi accusatoria non trova fondamento per insussistenza del fatto e per quella dell’elemento soggettivo, con conseguente archiviazione del procedimento penale”.

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