La commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato la modifica all’articolo 92 della Costituzione, un passaggio chiave per il principio dell’elezione diretta del capo del governo. Giorgia Meloni segna un punto a suo favore, ma il cerino è in mano a Maria Elisabetta Alberti Casellati, ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa. Nello schieramento al governo molti chiedono di chiarire vari dubbi. L’iter è ancora lungo, con in più l’incognita referendum.
Il vicepresidente della commissione, Paolo Tosato, per esempio, si preoccupa delle garanzie al premier eletto di una maggioranza parlamentare. «Deve uscire una legge perfetta», avverte Tosato, «altrimenti si rischia di allungare i tempi. Non c’è nulla di male se prima dell’approvazione definitiva miglioriamo il testo».
Piccata, Casellati rintuzza: «Ho detto e ripeto che la legge elettorale si farà dopo una prima approvazione. Perché diversamente il testo, oggi in discussione, sarebbe stato ingabbiato con paletti insormontabili».
Secondo il senatore di FdI Alberto Balboni, per garantire governabilità e rappresentanza dopo l’approvazione del premierato sono essenziali due paletti: soglia minima e ballottaggio. «L’alternativa», sostiene Balboni «sarebbe un Parlamento proporzionale, una contraddizione. Oppure stabilire una soglia minima, del 42 o 43%, che sceglierà il Parlamento». Il leader del M5s Giuseppe Conte si mostra d’accordo: «Sarebbe un temperamento alle storture, agli squilibri di questa riforma».
Contraddetto però da Alessandra Maiorino, vice presidente del gruppo M5S: «Il premierato è una riforma pasticciata e strabica».
Meloni tira dritto, anzi innesta la quarta. Il 4 aprile Fratelli d’Italia darà il via alla presentazione in Senato del Coordinamento dei comitati cittadini per il Referendum. «Il referendum è un esercizio di democrazia e quindi ci apprestiamo a questo esercizio», annuncia Balboni.
I punti della riforma
ELEZIONE DIRETTA: L’articolo 92 della Costituzione sarà sostituito dal seguente: Il governo è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per cinque anni.
TETTO AI DUE MANDATI: Il presidente del Consiglio sarà in carica per non più di due legislature consecutive, elevate a tre qualora nelle precedenti abbia ricoperto l’incarico per un periodo inferiore a sette anni e sei mesi. Inoltre, le elezioni delle Camere e del Presidente del Consiglio hanno luogo contestualmente.
PREMIO ELETTORALE: La legge disciplina il sistema per l’elezione delle Camere e del Presidente del Consiglio, assegnando un premio su base nazionale (non più con la soglia fissata al 55 % come previsto inizialmente) che garantisca una maggioranza dei seggi in ciascuna delle Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio, nel rispetto del principio di rappresentatività. Il Presidente del Consiglio è eletto nella Camera nella quale ha presentato la candidatura.
NOMINA E REVOCA DEI MINISTRI: Il Presidente della Repubblica conferisce al presidente del Consiglio eletto l’incarico di formare il Governo; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri.
SEMESTRE BIANCO: non ci sarà più per consentire al presidente della Repubblica, qualora le circostanze lo imponessero, di sciogliere le camere in qualsiasi momento.