Con la sua firma, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge sull’autonomia differenziata, che entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Ci auguriamo non si levi una sorta di “tiro al piccione”, con le opposizioni critiche sul capo dello Stato.
Per esempio, i 5Stelle hanno chiesto di rinviare la legge alle Camere per un nuovo esame. Gli ultimi quattro uomini saliti al Quirinale (Scalfaro, Ciampi, Napolitano e lo stesso Mattarella) lo hanno fatto solo dodici volte. Un valido motivo ci sarà.
Infatti, Mattarella si è sincerato, come prevede il suo ruolo, che la legge non comportasse motivi d’illegittimità nei riguardi della Costituzione. Si tratta di norme soltanto procedurali, è stato spiegato al Colle, che non effettuano alcun trasferimento di funzioni, che potranno avvenire solo dopo intese tra Stato e Regioni da approvare con altre leggi.
La Lega assapora un successo. Il deputato del Carroccio Alberto Stefani, relatore dell’Autonomia alla Camera e presidente della bicamerale per l’Attuazione del federalismo fiscale, commenta: «Il Presidente Mattarella, dopo solo una settimana dall’approvazione dell’Aula, ha promulgato la legge sull’Autonomia differenziata. Sono così smentite, in un solo atto, settimane di bugie e di strumentalizzazioni».
Gli fa eco il presidente della Regione Veneto Luca Zaia: «Se il 19 giugno è passato alla storia per essere la data dell’approvazione dell’Autonomia, il 26 giugno è sicuramente una data storica nel quale il presidente Mattarella ha promulgato la legge dell’Autonomia. Adesso attenderemo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per poi chiedere di ripartire con le trattative rispetto alle materie previste dalla costituzione». Il più critico è il sindaco uscente di Bari Antonio Decaro, forte di oltre 500mila preferenze alle Europee: « L’autonomia differenziata senza finanziare i livelli essenziali delle prestazioni peggiora la situazione attuale», accusa.
Le nuove normative
La legge recante “disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione” si compone di 11 articoli e definisce i principi generali e le procedure delle intese tra lo Stato e le Regioni per l’attribuzione, o le revoche, di ulteriori forme di autonomia.
Il testo stabilisce, tra l’altro, che l’attribuzione di funzioni riferibili ai diritti civili e sociali, garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (Lep). Il negoziato per l’attribuzione di nuove funzioni viene proposto dalla Regione interessata al presidente del Consiglio e al ministro per gli Affari regionali. A questo punto il presidente del Consiglio può limitare l’oggetto del negoziato relegandolo ad alcune materie.
Livelli diversi di autonomia
L’Autonomia differenziata interesserà 23 materie, 3 esclusive dello Stato, ai sensi del secondo comma dell’articolo 117, e le altre 20 materie concorrenti non sono state introdotte dalla legge in discussione, ma nascono dal combinato disposto dell’articolo 116, terzo comma, e dell’articolo 117, secondo e terzo comma. Tra queste emergono Salute, Istruzione, Sport, Ambiente, Energia, Trasporti, Cultura e Commercio Estero.
La riforma, giudicata una legge puramente procedurale di attuazione della riforma del Titolo V della Costituzione approvata oltre 20 anni fa, prevede la possibilità di riconoscere livelli diversi di Autonomia alle diverse Regioni italiane a statuto ordinario e speciale e alla Province Autonome di Trento e Bolzano.