La posizione di Papa Francesco e di Sergio Mattarella sull’importanza del lavoro in carcere è nota: «Si tratta di un tema di significativo rilievo in considerazione della primaria funzione della formazione e del lavoro che rappresentano una concreta occasione per il reinserimento sociale dei detenuti, anche una volta usciti dal carcere». È appena stata divulgata una lettera che le detenute di Torino hanno scritto al capo dello Stato, appellandosi alla legge Smuraglia.
Riportiamo integralmente la missiva: “Siamo le “ragazze” detenute nel carcere di Torino. Con questo scritto vorremmo divulgare pubblicamente che il giorno di Ferragosto abbiamo fatto lo sciopero del carrello rifiutando il cibo dell’amministrazione penitenziaria e che quando terminerà la pausa estiva del Parlamento inizieremo lo sciopero della fame a oltranza e a staffetta, pacificamente, affinché venga concessa la liberazione anticipata speciale o qualsiasi misura che riduca il sovraffollamento e riporti respiro a tutta la comunità penitenziaria”.
“Il ‘Decreto carceri’ a cosa serve? A nulla! Cosa deve succedere ancora? La responsabilità politica è diffusa, non è nata oggi questa emergenza. Il sistema andrebbe riformato da zero, perché questo modo di scontare la pena non serve né a noi “carnefici” né alle vittime, né alla società libera, ma ora più che mai c’è bisogno che qualcosa accada perché la misura è stracolma”.
“Siamo 14 mila in più… C’è poco personale, il reinserimento non esiste nonostante esista la legge Smuraglia, tutti i disagi possibili sono “sbattuti” dentro. Chiediamo a tutta l’opposizione di battersi contro la deriva a cui questo governo ci sta portando…”.
“Chiediamo a coloro che si sono indignati rispetto alle condizioni di detenzione di Ilaria Salis di fare lo stesso per le condizioni di noi ristretti in Italia! Ci affidiamo al Presidente Mattarella affinché “scuota” l’indifferenza dei decisori. Non c’è più tempo!”.
Dal sito del ministero della Giustizia: come funziona la legge Smiraglia
L’impresa che intende avviare un’attività produttiva all’interno penitenziario, secondo quanto disposto dalla legge 193/2000 cosiddetta “Smuraglia” e successivi decreti attuativi deve:
- stipulare una convenzione con l’Amministrazione penitenziaria
- assumere detenuti o internati per un periodo non inferiore a 30 giorni
- corrispondere agli assunti un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro.
La convenzione (art. 47 Regolamento di esecuzione d.P.R. 230/00) regola l’utilizzo in comodato gratuito dei locali e delle attrezzature , le modalità di addebito all’impresa delle spese sostenute dal carcere per lo svolgimento delle attività produttive, i diritti e i doveri delle parti,l e modalità di avviamento al lavoro, le norme riguardanti la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, la retribuzione dei detenuti , la responsabilità civile , il contratto di assicurazione, la facoltà di accesso ai locali e di ispezione per il personale dell’Istituto, la durata e la risoluzione della convenzione stessa. Oltre ai vantaggi economici rappresentati da una riduzione dei costi fissi di locazione, l’impresa può ottenere vantaggi fiscali e contributivi. Le imprese che assumono detenuti o internati all’interno degli istituti penitenziari o lavoranti all’esterno ai sensi dell’art. 21 ord.penit., possono ottenere un credito d’imposta per ogni lavoratore assunto, nei limiti del costo per esso sostenuto, di 520 euro mensili; le imprese che assumono semiliberi possono ottenere un credito d’imposta per ogni lavoratore assunto, nei limiti del costo per esso sostenuto, di 300 euro mensili; per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d’imposta spetta, in ogni caso, in misura proporzionale alle ore prestate.
A chi si rivolge
Il credito d’imposta spetta inoltre, se il rapporto di lavoro è iniziato mentre il soggetto era ristretto, per i diciotto mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo per i detenuti ed internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno e per i ventiquattro successivi alla cessazione dello stato detentivo nel caso di detenuti ed internati che non hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro all’esterno.
Gli stessi sgravi si applicano alle imprese che svolgono attività di formazione nei confronti di detenuti o internati a condizione che al periodo di formazione segua l’immediata assunzione per un tempo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione per il quale l’impresa ha fruito dello sgravio. Sono escluse dalle agevolazioni le imprese che hanno stipulato convenzioni con gli enti locali aventi per oggetto un’attività formativa.